Art. 1.

      1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate:

          a) a introdurre un sistema obbligatorio di tracciabilità della materia prima impiegata nei processi produttivi;

          b) a tutelare il consumatore finale garantendo la sicurezza e la trasparenza delle singole fasi del processo produttivo;

          c) a prevedere mezzi di presentazione e di documentazione dei prodotti in grado di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli in relazione all'origine e alle caratteristiche del prodotto che consuma;

          d) a valorizzare la filiera attraverso la ricostruzione e la documentazione del percorso seguito da ciascun prodotto nelle fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;

          e) ad attribuire ai consumatori finali, tramite le loro associazioni di rappresentanza, un ruolo di controllo in ordine alla presentazione dei prodotti.